AOF - Il Nostro Statuto
TITOLO I
COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI
Articolo 1 – È costituita con sede legale in Udine una Associazione fra gli allevatori, cultori ed appassionati di ornitologia e di uccelli in genere denominata: ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA FRIULANA – A.O.F. successivamente chiamata Associazione. Il Consiglio Direttivo è delegato a trasferire la sede associativa nell’ambito dello stesso Comune e ciò non comporta modifica statutaria. Spetta invece all’assemblea dei soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.
Articolo 2 – La durata dell’Associazione è illimitata.
Articolo 3 – L’Associazione ha finalità di promozione culturale e ambientale. L’Associazione non ha scopo di lucro. Gli utili e gli avanzi di gestione vengono usati per lo svolgimento delle attività statutarie o ad incremento del patrimonio. E’ vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve, in favore dei consiglieri, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. L’Associazione è indipendente, apolitica ed apartitica. L’Assemblea dei Soci ha facoltà di deliberare l’adesione ad Enti Ornitologici Federativi a carattere nazionale ed internazionale e pertanto l’Associazione aderisce alla F.O.I. – Federazione Ornicoltori Italiani Onlus e tramite questa alla C.O.M. – Confederation Ornithologique Mondiale. L’Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad enti con scopi sociali culturali, umanitari ed ambientali.
Articolo 4 – Scopo dell’Associazione è di riunire gli allevatori, gli studiosi e gli appassionati di uccelli, di cui divulga ed incoraggia l’allevamento; di migliorare le qualità delle specie e razze di uccelli che possono essere allevati in cattività, anche per eventuali reintroduzioni autorizzate in natura delle specie in pericolo e di cui rifiuta il prelievo allo stato selvaggio (se non a scopo scientifico) e di contribuire nei limiti del possibile e del consentito a fornire il proprio apporto alla scienza ornitologica.
Articolo 5 – Per meglio raggiungere tali scopi l’Associazione curerà di organizzare, possibilmente ogni anno e nei limiti delle sue possibilità e nel periodo adatto, un’esposizione ornitologica di esemplari d’allevamento per “novelli” e per gli uccelli che abbiano sorpassato l’anno di età.
Articolo 6 – Al fine di cementare i vincoli di amicizia e di solidarietà fra i Soci, l’Associazione potrà indire riunioni a carattere culturale, artistico e ricreativo a cui tutti i Soci potranno partecipare liberamente. Le disposizioni riguardanti le varie manifestazioni verranno stabilite o fissate in appositi regolamenti.
TITOLO II
DEI SOCI
Articolo 7 – Il numero dei Soci è illimitato ma non può essere in numero inferiore a quindici (15). Possono essere Soci tutti gli allevatori, appassionati, studiosi e cultori di uccelli in genere, senza limiti di età, che accettino il presente Statuto e si obblighino ad osservarlo in ogni sua parte, assieme ai regolamenti ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.
Articolo 8 – Per far parte dell’Associazione l’aspirante Socio deve compilare il modulo di richiesta, fornendo i dati anagrafici e fiscali propri e di almeno un tutore legale se minorenne, e indicando di condividerne le finalità dello Statuto dell’Associazione; tale richiesta è deliberata dal Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettare o respingere; sarà esaminata alla prima riunione successiva alla presentazione della stessa. L’eventuale diniego dovrà essere motivato e contro di esso è possibile presentare appello al Collegio dei Probiviri. Il versamento della quota da parte del neo-socio a seguito della comunicazione della decisione favorevole alla domanda di ammissione è condizione essenziale per acquisire lo status di socio.
Articolo 9 – I Soci si dividono in due (2) categorie:
- Soci Effettivi od Ordinari
- Soci Onorari o Benemeriti
Articolo 10 – Sono Soci Effettivi od Ordinari coloro che presentano regolare domanda e saranno accettati come tali, verseranno la quota d’iscrizione e pagheranno le quote annuali anticipate che di anno in anno saranno stabilite dal Consiglio Direttivo ed approvate dall’Assemblea annuale dei Soci. Partecipano alle Assemblee con diritto di parola e di voto deliberativo. Godono inoltre dei vantaggi e privilegi di cui agli articoli precedenti. I Soci Onorari o Benemeriti sono proposti dal Consiglio Direttivo fra coloro che per speciali benemerenze, per la loro attività, per collaborazione ed iniziative personali, esplicate per il potenziamento dell’Associazione avranno efficacemente contribuito al suo sviluppo e prestigio. I Soci che non hanno raggiunto la maggiore età di Legge, non possono avere diritto di voto in Assemblea, ma solo di parola; il diritto di voto per loro potrà essere esercitato dall’esercente la patria podestà. Sono considerati nell’elenco dei soci aventi diritto i soci che hanno corrisposto la quota annuale di iscrizione.
Articolo 11 – Verranno espulsi dall’Associazione i Soci che in qualunque modo la danneggino moralmente o materialmente e/o che fomentino dissidi e disordini fra i Soci stessi – fra i Soci e l’Associazione – fra i Soci ed il Consiglio Direttivo per affari inerenti l’Associazione. E’ prevista la sospensione per i Soci che con il loro comportamento fraudolento alle Mostre Ornitologiche arrechino danno al buon nome dell’Associazione: la sospensione può estendersi da un minimo di un mese ad un massimo di un anno e comporta la privazione temporanea dei diritti del Socio. L’espulsione e la sospensione saranno deliberate dal Consiglio Direttivo solo dopo aver sentito la difesa degli interessati, all’uopo convocati ed il parere vincolante del Comitato dei Probiviri e quindi ne sarà successivamente comunicata notizia all’Assemblea dei Soci. I soci definitivamente espulsi non potranno richiedere la riammissione. I soci sottoposti a procedimento penale dall’autorità giudiziaria saranno immediatamente sospesi da ogni attività associativa fino all’esito del giudizio.
TITOLO III
PATRIMONIO SOCIALE
Articolo 12 – Il patrimonio sociale è costituito dai beni di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo pervenuti all’Associazione, dai contributi dei Soci e dai proventi vari. L’Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge vigente. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili ed i Soci espulsi non hanno diritto ad alcun rimborso. Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno reinvestiti in finalità coerenti con gli scopi sociali.
TITOLO IV
ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
Articolo 13 – L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I progetti di bilancio preventivo e consuntivo, dovranno essere approvati dal Consiglio direttivo entro il 31 marzo di ogni anno. Copia dei progetti di bilancio dovrà essere inviata a tutti i Soci che ne faranno richiesta alla Segreteria entro sette (7) giorni prima dell’Assemblea, esposta nella sede dell’Associazione e, in Assemblea, distribuita ai Soci che la richiederanno.
TITOLO V
ORGANI SOCIALI
ASSEMBLEA
Articolo 14 – L’Assemblea rappresenta la totalità dei Soci e le delibere sue, prese a norma del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ed il Consiglio Direttivo. L’Assemblea Ordinaria dei Soci sarà convocata a cura del Consiglio direttivo, avrà luogo obbligatoriamente una volta all’anno, entro e non oltre il giorno 30 aprile. In essa il Presidente sottoporrà all’approvazione dei Soci la relazione dell’attività svolta e la relazione finanziaria. L’Assemblea potrà essere convocata in qualunque luogo idoneo, purché all’interno dei confini della Regione Friuli Venezia Giulia.
Articolo 15 – L’Assemblea Ordinaria provvede:
- previa discussione all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
- alla nomina delle cariche sociali allo scadere di ogni triennio o qualora si rendesse necessario.
- alla discussione di tutti gli argomenti che saranno sottoposti alla sua approvazione per delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei Soci.
Articolo 16 – Assemblee Straordinarie possono essere convocate dal Consiglio Direttivo e per esso dal Presidente ogni qualvolta sia necessario per il bene dell’Associazione. Potranno anche essere convocate dal Presidente entro quindici (15) giorni dalla richiesta scritta di almeno un terzo (1/3) dei Soci. Spetta all’Assemblea Straordinaria l’approvazione delle modifiche dello Statuto associativo.
Articolo 17 – La convocazione dell’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, sarà comunicata ai Soci a mezzo affissione dell’Ordine del Giorno presso la sede dell’associazione nonché a mezzo convocazione spedita per posta ordinaria, ovvero per posta elettronica ai soci che abbiano rilasciato all’associazione il proprio recapito e-mail. L’avviso di convocazione dovrà contenere indicazione, sia per la prima che per la seconda convocazione, della data, dell’ora, del luogo e dell’Ordine del giorno. La convocazione dovrà essere firmata dal Presidente e inviata ai Soci almeno quindici (15) giorni prima del giorno fissato per l’adunanza in prima convocazione.
Articolo 18 – L’Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria sarà valida:
- in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei Soci in regola con il versamento delle quote sociali.
- In seconda convocazione, che avrà luogo il giorno successivo a quello della prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e l’argomento da trattare. Con unica eccezione della Delibera per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio che dovrà essere presa con la presenza di almeno tre quinti (3/5) dei Soci.
Articolo 19 – Le delibere saranno approvate a maggioranza con la metà più uno dei voti dei presenti e dei rappresentati con delega all’Assemblea. Normalmente le votazioni si faranno in modo palese per alzata di mano. La nomina delle cariche sociali sarà invece obbligatoriamente espletata con voto a scheda segreta. Hanno diritto di voto solo i Soci in regola con il versamento delle quote sociali e regolarmente iscritti in libro apposito. In caso di malattia o di altro impedimento i Soci possono farsi rappresentare nell’Assemblea soltanto da altri Soci che non siano anche membri del Consiglio Direttivo. Ciascun Socio ha un solo voto e non può rappresentare con delega più di due (2) Soci assenti.
Articolo 20 – L’Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente ed in mancanza di questi dal Consigliere più anziano. Ogni delibera deve essere riportata nel verbale delle riunioni, firmato dal Presidente e dal Segretario e raccolta in apposito registro numerato e vidimato in ciascun foglio dal Presidente.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Articolo 21 – Le elezioni triennali si svolgeranno in occasione dell’Assemblea Ordinaria annuale o Straordinaria la quale provvederà alla nomina di un seggio elettorale composto da Presidente, Segretario e tre (3) Scrutatori. Le elezioni si svolgeranno con voto a scheda segreta ed il Consiglio Direttivo uscente curerà a garantire la regolarità e la massima segretezza.
La votazione avverrà con scheda unica e verrà eletta la LISTA PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO che risulterà con maggior numero di voti a favore. Ogni Lista dovrà essere consegnata personalmente a mano al Presidente del seggio elettorale. Qualora non pervenga alcuna Lista, la votazione sarà posticipata di giorni trenta (30) nell’Assemblea Straordinaria all’uopo convocata. Se anche in tale data non perverrà alcuna Lista, il Presidente di seggio dichiarerà il commissariamento dell’Associazione presso la F.O.I.
Tutte le Liste saranno affisse pubblicamente prima del voto e numerate per ordine di ricevimento. Ogni Lista dovrà obbligatoriamente ed esplicitamente indicare i seguenti membri del Consiglio Direttivo e dovrà essere sottoscritta dagli stessi:
- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario
- Consiglieri (n°4)
In caso di parità di voti fra due o più Liste, prevarrà la Lista avente il Presidente da più tempo iscritto all’Associazione Ornitologica Friulana. Viene data libera facoltà di inserire o meno nella Lista anche altri tre nominativi specificandoli quali membri di riserva del nuovo Consiglio Direttivo.
Ogni socio ha diritto a candidarsi e può essere eletto a qualsiasi carica interna. I componenti del consiglio direttivo che ricoprono o intendono ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni operanti nell’ambito della medesima disciplina hanno l’obbligo di comunicarlo al Consiglio Direttivo che valuterà su eventuali cause di incompatibilità.
Prima delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvederà alla nomina dei Revisori dei Conti e del Comitato dei Probiviri. Tutte le cariche sociali si intendono non remunerate.
Articolo 22 – L’Associazione, a seconda delle necessità, è governata da un Consiglio Direttivo composto da sette (7) o cinque (5) membri, nominati con le norme di cui all’articolo 21.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre (3) anni e può essere rieletto più volte. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione procederà alla determinazione delle singole mansioni anche dei quattro (4) Consiglieri senza specifica.
È facoltà del Consiglio Direttivo provvedere direttamente alla surroga dei suoi membri dimissionari, qualunque sia la loro carica ma in numero massimo di tre (3), che per malattia od altri importanti impedimenti o per decadenza non possano più essere parte attiva del Consiglio stesso e dopo aver attinto agli eventuali membri di riserva. Tali nuovi membri saranno individuati fra i Soci che si renderanno disponibili a far parte del Consiglio, entro trenta (30) giorni dalle dimissioni. In mancanza di detta disponibilità il Consiglio Direttivo decade e viene convocata l’Assemblea Straordinaria per nuove elezioni delle cariche sociali.
Articolo 23 – Le riunioni del Consiglio Direttivo verranno indette dal Presidente, a mezzo del Segretario, almeno sei (6) volte all’anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed anche su domanda di tre (3) membri del Consiglio stesso. L’avviso di convocazione dovrà essere inviato o comunicato almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri ed in seconda convocazione, da tenersi un’ora dopo quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei membri del Consiglio Direttivo presenti. Ad un Consigliere in carica in caso di sua assenza immotivata da tre Consigli Direttivi consecutivi verrà automaticamente revocata la carica sociale.
Articolo 24 – Le delibere del Consiglio Direttivo saranno prese a maggioranza dei voti. Le votazioni devono essere sempre palesi per alzata di mano. E’ ammesso il voto di astensione e nei casi a parità di voti prevale il voto del Presidente. In assenza di questi od in caso di sua astensione prevale il voto del Vicepresidente nei casi a parità.
Articolo 25 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la direzione ed amministrazione dell’Associazione. Fra l’altro spetta al Consiglio:
- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea.
- curare i bilanci consuntivi e preventivi tramite il Tesoriere.
- amministrare con oculatezza ed a ragion veduta i beni dell’Associazione.
- deliberare circa l’ammissione, la decadenza, la sospensione e l’espulsione dei Soci.
- attribuire altri incarichi o collaborazioni e deliberare rimborsi o pagamenti.
- comunicare, collaborare e rapportarsi con la F.O.I. e con le altre Federazioni riconosciute dalla C.O.M.
- realizzare e coordinare l’attività ornitologica divulgativa ed espositiva secondo le direttive federali nazionali ed internazionali.
- compiere tutti quegli atti che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali e che non sono riservati all’Assemblea.
PRESIDENTE – VICE – SEGRETARIO
Articolo 26 – Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Gli spetta la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo ritenga opportuno o necessario e l’Assemblea dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, a nome del Consiglio che presiede. Durante l’Assemblea Ordinaria presenta ai Soci la relazione delle attività svolte durante l’anno. In sua assenza tutte le prerogative del Presidente spettano al Vicepresidente.
Articolo 27 – Il Vicepresidente sostituisce il Presidente assente dei cui poteri ed attribuzioni viene investito. Durante l’assenza del Presidente egli ha la facoltà di provvedere agli acquisti deliberati dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo e di controllare la riscossione delle quote sociali, il registro relativo e la tenuta e l’aggiornamento del libro dei beni patrimoniali.
Articolo 28 – Il Segretario provvede al disbrigo della corrispondenza d’ufficio ai Soci e non Soci; alla tenuta del Libro Verbali Assemblea, del Libro Verbali Consiglio Direttivo e del Libro Soci; è responsabile della cassa sociale di cui depositerà le eccedenze su un c/c postale e/o bancario e/o in quota titoli presso Ufficio Postale od Istituto di Credito designato dal Consiglio Direttivo e provvede alla riscossione delle quote sociali, alla stesura delle delibere e dei verbali del Consiglio e dell’Assemblea e quanto altro attenga alla corretta gestione del suo compito.
REVISORI DEI CONTI
Articolo 29 – I revisori dei Conti sono nominati dall’Assemblea Ordinaria in numero di tre (3), restano in carica tre anni e possono essere rieletti più volte. I Revisori dei Conti provvederanno al controllo dell’amministrazione dell’Associazione, alla corrispondenza e certificazione del bilancio consuntivo con i libri e le scritture contabili.
COMITATO DEI PROBIVIRI
Articolo 30 – Il Comitato dei Probiviri si compone di tre (3) membri non Soci dell’Associazione nominati dall’Assemblea Ordinaria. I Probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti più volte. Il Comitato dei Probiviri dovrà dirimere obbligatoriamente le eventuali controversie che sorgessero fra i Soci stessi – fra i Soci e l’Associazione – fra i Soci ed il Consiglio Direttivo, per affari inerenti l’Associazione. Valuta inoltre l’espulsione e la sospensione dei Soci e delibera e giudica quale arbitro amichevole compositore nei casi così come definiti all’articolo 11 del presente Statuto.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 31 – Le disposizioni riguardanti le esposizioni ornitologiche ed ogni altra manifestazione promossa dall’Associazione verranno stabilite e fissate in appositi regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo e secondo le indicazioni federali nazionali ed internazionali.
Articolo 32 – Qualunque modifica al presente Statuto dovrà essere approvata dall’Assemblea Straordinaria dei Soci. In prima convocazione sarà necessaria la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, il giorno successivo, qualunque sia il numero dei Soci presenti renderà l’Assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare con la maggioranza prevista all’articolo 19. Le modifiche allo Statuto, se approvate dall’Assemblea, dovranno essere comunicate a tutti i Soci che ne devono prendere atto.
Articolo 33 – Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deliberato da apposita Assemblea Straordinaria convocata dal Consiglio Direttivo e per esso dal Presidente o dal Commissario incaricato e con la presenza e la maggioranza previste dagli articoli 18 e 19.
Articolo 34 – Con la delibera di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea nominerà un comitato di cinque (5) membri che provvederà a stabilire l’ammontare del patrimonio sociale e alla sua totale devoluzione ad altra Associazione con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662, salva diversa destinazione imposta per Legge vigente.
Articolo 35 – L’associazione, in virtù di quanto previsto dall’art. 9-bis del D.L. n. 417/1991 convertito con Legge n. 66/1992, aderisce al regime contabile e fiscale agevolato previsto dalla Legge n. 398/1991 e normative collegate.
Articolo 36 – Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di Legge in vigore sulle associazioni ed altri enti non profit. L’Associazione ha inoltre l’obbligo di osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni della F.O.I. e le determinazioni della C.O.M. fintanto che ne è parte integrante ed attiva.-
Letto, approvato e sottoscritto dall’Assemblea dei Soci del 23/03/2014 in Terenzano – Pozzuolo del Friuli (UD).