AOF - Il Nostro Statuto
STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA FRIULANA
Associazione di Promozione Sociale (APS)
ART. 1 – (Denominazione, sede e durata)
Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. e 35 ss. D.lgs. n. 117 del 2017, è costituita un’associazione di promozione sociale denominata “Associazione Ornitologica Friulana Aps” in sigla anche “A.O.F. Aps”, da ora in avanti denominata “Associazione”.
La sede dell’associazione è stabilita in Comune di Udine (UD), all’indirizzo determinato con delibera del Consiglio di amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge. L’organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzia e depositi; ai sensi dell’art.48, comma 1, d. lgs. n.117 del 2017, tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS). L’associazione è contratta a tempo indeterminato. Ogni associato potrà recedere dall’associazione, secondo quanto previsto dallo statuto.
ART. 2 – (Scopo, finalità e attività)
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socio economiche, delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5, comma 1, D.lgs. n. 117 del 2017:
- a) promuovere la cultura ecologica per diffondere la conoscenza, l’esperienza diretta, l’apprezzamento e il rispetto della natura, educare al buon uso delle sue risorse, stimolare l’azione a sua difesa, tutelare la biodiversità;
- b) promuovere e divulgare in particolare le scienze ornitologiche, i principi e le tecniche di riproduzione e di allevamento degli uccelli di tutte le specie e le sottospecie con le loro eventuali diversificazioni o forme domestiche (razze, tipi, categorie e varietà).
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L’associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalla sovranità dell’assemblea e persegue esclusivamente gli scopi indicati nel presente articolo. Per raggiungere le sue finalità l’associazione aderisce alla Federazione Ornicoltori Italiani (F.O.I.), Ente riconosciuto dallo Stato con D.P.R. n. 1166 del 15/12/1949, con sede in Piacenza e potrà promuovere e gestire, a titolo esemplificativo:
1) mostre ed esposizioni ornitologiche, mostre divulgative e mostre scambio, a carattere sportivo ed amatoriale e nel rispetto delle leggi vigenti;
2) convegni e riunioni a carattere culturale, scientifico e tecnico;
3) oasi, riserve, parchi, monumenti naturali e altre aree tutelate da norme, atti e convenzioni regionali, nazionali e internazionali;
4) aree naturali per la conservazione e la valorizzazione della biodiversità e in particolare degli uccelli;
5) gestire centri per il recupero degli uccelli selvatici e domestici, al fine di curarli, riabilitarli e, per quelli selvatici, di rilasciarli in natura;
6) attività di ecologia urbana volte alla conservazione della biodiversità urbana, alla mitigazione delle conseguenze negative dei cambiamenti climatici nonché a favorire la migliore convivenza tra la gente e la natura;
7) attività di sensibilizzazione finalizzata alla protezione degli uccelli, alla conservazione della biodiversità, alla legislazione a favore della natura, alla piena affermazione della legalità ambientale;
8) attività di cultura ecologica ed educazione ambientale, attività di approfondimento culturale di interesse cognitivo ed educativo, attività con le scuole e le università, conferenze, dibattiti, mostre, eventi, concorsi, istituzione di borse di studio, pubblicazioni, produzione di materiali audiovisivi, attività legate alla fotografia naturalistica;
9) attività di ricerca scientifica e di divulgazione, finalizzata alla conoscenza e alla conservazione degli uccelli e della natura nonché attività di assistenza e consulenza a soggetti pubblici e privati negli ambiti di competenza e di interesse dell’associazione;
10) azioni di protezione diretta della natura, anche attraverso il monitoraggio, l’inanellamento obbligatorio degli uccelli, i campi di studio e di sorveglianza;
11) realizzazione di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente nonché alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
12) studi e ricerche per un’agricoltura rispettosa di biodiversità e ambiente, attenta alla salute delle persone e socialmente equa;
13) attività finalizzata a diffondere la fruizione della natura, il birdwatching, il turismo naturalistico e culturale.
Le attività che l’associazione intende svolgere ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall’art. 5 del Codice del Terzo Settore alle seguenti lettere:
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolte dall’associazione.
L’associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall’art. 6 del Codice del Terzo Settore, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, secondo i criteri ed i limiti definiti dall’apposito decreto ministeriale. La scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.
L’associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.
Per il raggiungimento delle sue finalità e per l’esercizio delle attività sopra indicate l’associazione potrà tra l’altro e in via esemplificativa:
- utilizzare personale del Servizio Civile;
- costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubblici o privati, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi ai propri;
- erogare premi e borse di studio;
- stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili o opportune per il raggiungimento degli scopi associativi;
- collaborare con scuole di ogni ordine e grado, con Università ed altri enti simili a carattere educativo, didattico, formativo o scientifico;
- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o opportune, ivi comprese la concessione di garanzie reali e personali in favore proprio o di terzi, l’acquisto e l’alienazione di beni mobili e immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, semplici o modali.
Ai sensi dell’art. 36 D.lgs. n. 117 del 2017, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’art. 17, comma 5, D.lgs. n. 117 del 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall’art. 35, comma 1, D.lgs. n. 117 del 2017, relativamente alla prevalenza dell’attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.
ART.3 – (Fondo Comune)
Ai sensi dell’art. 37, comma 1, cod. civ., il fondo comune è costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con essi.
Il fondo comune, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria. Il fondo comune può essere reintegrato o aumentato, per le sopravvenute necessità dell’associazione, mediante nuovi contributi degli associati, in conformità alle delibere dell’organo direttivo. Ai sensi dell’art. 37, comma 2, cod. civ., per tutta la durata dell’associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.
ART. 4 – (Ammissione e numero degli associati)
L’associazione è costituita da soci ordinari e da soci onorari. I soci ordinari devono essere muniti di tessera federale ed essere iscritti obbligatoriamente al Registro Nazionale Allevatori (R.N.A.), con numero progressivo di matricola federale.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a quindici persone fisiche, in ossequio all’art. 8 dello Statuto FOI.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche che condividano le finalità della stessa e che si impegnino a partecipare alle attività sociali.
I Soci delle Associazioni federate devono inoltre astenersi dal partecipare a manifestazioni ornitologiche organizzate in contrasto con i Regolamenti della FOI.
Chi intende essere ammesso come associato deve farne richiesta al Consiglio Direttivo mediante una domanda scritta (modulo di iscrizione) che dovrà contenere:
- l’indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente lo Statuto FOI, il Regolamento Organico e tutti gli altri regolamenti federali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi federali;
- la dichiarazione di conoscere, accettare ed osservare integralmente l’articolo 13 dello Statuto FOI;
- la dichiarazione di conoscere, accettare ed osservare integralmente l’articolo 11 del Regolamento Organico FOI;
- l’autorizzazione al trattamento dei propri dati, nel rispetto del regolamento UE n. 2016/679, meglio noto con la sigla GDPR (General Data Protection Regulation).
Per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali, e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall’art. 32, comma 2, Codice del Terzo Settore tra APS e altri ETS e altri enti senza scopo di lucro. La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. L’eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all’interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a provarne in modo certo la data di invio. L’interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l’assemblea in occasione della sua prima convocazione utile e solo successivamente l’autorità giudiziaria, nei casi e limiti consentiti dalle vigenti norme. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 6 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei. L’assemblea può prevedere la divisione dei soci in ulteriori categorie, che in ogni caso hanno tutti gli stessi diritti ed i medesimi doveri. L’assemblea potrà nominare soci onorari: a) chi contribuisce in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali; b) chi abbia acquisito alti meriti nei settori di interesse sociale. La qualifica di socio onorario deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, salva l’esclusione dall’obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali. La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.
ART. 5 – (Diritti e obblighi degli associati)
Tutti gli associati godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.
Gli associati hanno il diritto di:
- esercitare l’elettorato attivo e, per i soli soci maggiorenni, l’elettorato passivo per gli organi direttivi dell’associazione;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- partecipare alla vita dell’ente mediante l’esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- esaminare i libri sociali.
Gli associati hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti annualmente dall’Assemblea.
L’associazione può ottenere prestiti, infruttiferi di interesse, dagli associati, con diritto di questi ultimi alla restituzione del capitale finanziato. In tale ipotesi, il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; qualora il contratto non sia redatto in forma scritta, l’erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all’associazione, non ripetibile dal soggetto che lo ha erogato.
ART. 6 – (Perdita della qualifica di associato)
La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.
Ogni associato può recedere, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all’organo direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso. Il recesso dell’associato comporta decadenza dello stesso dall’eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace. Gli associati che abbiano receduto non possono, finché l’associazione dura, ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione. L’associato può essere escluso dall’associazione solo per gravi motivi.
Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all’associazione dal presente statuto;
- l’avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l’avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l’essere sottoposto a liquidazione giudiziale o sottoposto ad altra procedura concorsuale.
L’esclusione deve essere decisa con decisione dell’organo direttivo. La decisione di esclusione, debitamente motivata, deve essere notificata, a cura dell’organo direttivo, all’associato escluso. L’esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l’associato escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l’esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell’opposizione l’associato è reintegrato nell’associazione con effetto retroattivo.
L’esclusione dell’associato comporta decadenza dello stesso dall’eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l’esclusione diviene efficace. Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul fondo comune dell’associazione.
La quota associativa non può essere trasferita per causa di morte. I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che a qualsiasi titolo abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 7 – (Organi)
Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- L’Organo di Controllo (nei casi previsti dalla legge o quando l’associazione ne ravvisi l’opportunità della nomina);
- Il Revisore Legale dei Conti (nei casi previsti dalla legge o quando l’associazione ne ravvisi l’opportunità della nomina).
ART. 8 – (Assemblea)
L’assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l’organo direttivo sottopone alla sua approvazione. Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati. La delega non può essere rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la rappresentanza è conferita a una società, associazione o fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell’avvenuto ricevimento, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
L’avviso di convocazione deve indicare:
- il luogo in cui si svolge l’Assemblea, raggiungibile fisicamente o telematicamente;
- la data e l’ora di convocazione dell’assemblea;
- le materie all’ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l’Associazione, purché in Italia.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e, nei casi previsti dalla legge, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
Ai sensi dell’art. 21 c.c., l’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La trasformazione, la fusione e la scissione dell’associazione sono decise dall’assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima, sia in seconda o successiva convocazione. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
ART. 9 – (Svolgimento dell’assemblea)
L’assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi, l’assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
L’assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati. Non occorre l’assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell’assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l’ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell’ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati a maggioranza calcolata per teste. Il verbale dell’assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.
- Il verbale deve indicare:
- la data dell’assemblea;
- l’identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- le modalità e i risultati delle votazioni;
- l’identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.
L’assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell’assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.
Nel rispetto dei principi di buona fede e parità di trattamento, l’intervento in assemblea può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, e/o con la partecipazione degli aventi diritto mediante mezzi di telecomunicazione, purché:
- sia consentito al Presidente dell’assemblea accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
L’assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.
ART. 10 – (Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- convocare l’assemblea degli associati;
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- deliberare l’ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
- predisporre ed emanare eventuali regolamenti e norme sul funzionamento dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti, compreso tra 3 (tre) e 9 (nove), nominati dall’Assemblea tra i propri soci maggiorenni per la durata di 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. L’assemblea, in sede di nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, nomina, scegliendolo tra questi ultimi, anche il Presidente del Consiglio Direttivo. Ai sensi dell’art. 26, comma 2, D.lgs. n. 117 del 2017, la maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o il sottoposto a liquidazione giudiziale o chi è stato condannato a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi.
Inoltre, gli amministratori cessano dalle loro funzioni in caso di:
- rinunzia, la quale ha effetto solo dal momento in cui il consigliere sia stato sostituito;
- in caso di morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- per l’estinzione o per lo scioglimento dell’associazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all’art. 29 cod. civ., l’organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti funzionali alla sola conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio dell’associazione, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.
In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l’organo direttivo è ricostituito.
In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Amministratore risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell’Assemblea dei soci. Gli Amministratori nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale dell’Organo di Amministrazione. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno 2 (due) volte all’anno e si riunisce presso la sede dell’associazione o in altro luogo purché in Italia, previa convocazione da effettuarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, o due giorni in caso di urgenza, mediante avviso scritto, spedito anche via mail con prova dell’avvenuta ricezione o pec, ovvero con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento dell’avviso di convocazione, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’ordine del giorno con l’elenco delle materie da discutere.
Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati audio-video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso è necessario che:
- sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
- salvo che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati, a cura dell’associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in caso di impedimento di quest’ultimo, dal Vicepresidente.
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. All’organo direttivo non spetta alcun compenso per l’attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento dell’ufficio e debitamente documentate.
ART. 11 – (Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio in merito all’attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. Il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati. Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, D.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART.12 – (Organo di Controllo)
Nei casi previsti dall’art. 30, commi 2 e 4, D.lgs. n. 117 del 2017, l’associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.
La nomina dell’organo di controllo è riservata all’assemblea. Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea degli associati in occasione della nomina del collegio stesso. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’art. 2399 cod. civ. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti effettivi e da almeno uno dei componenti supplenti. Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l’organo di controllo è sostituito. Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili. I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d’ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall’ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge. Il compenso dell’organo di controllo è determinato all’atto della nomina e per l’intero periodo della durata del suo ufficio, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 8, comma 3, D.lgs. n. 117 del 2017. Ai sensi dell’art. 30, comma 6, D.lgs. n. 117 del 2017, l’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, D.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Ai sensi dell’art. 30, comma 7, D.lgs. n. 117 del 2017, l’organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 D.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del medesimo D.lgs.; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo. Ai sensi dell’art. 29 D.lgs. n. 117 del 2017, l’organo di controllo può agire ai sensi dell’art. 2409 cod. civ.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Il sindaco o i sindaci devono assistere, senza diritto di voto, alle adunanze del consiglio direttivo e alle assemblee degli associati, alle quali pertanto devono essere debitamente convocati. Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall’art. 30, commi 2 e 4, D.lgs. n. 117 del 2017, successivamente modificato dalla Legge 104/2024, l’associazione non avrà organo di controllo, salva contraria decisione dell’assemblea. Ai sensi dell’art. 28 D.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell’organo di controllo rispondono nei confronti dell’associazione, dei creditori sociali e degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.
ART.13 – (Revisore Legale dei Conti)
Salvo quanto previsto dall’articolo che precede, nei casi previsti dall’art. 31 D.lgs. n. 117 del 2017, successivamente modificato dalla Legge 104/2024, la revisione dei conti sull’associazione è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell’Economia. L’incarico è conferito dall’assemblea, la quale determina, altresì, il compenso per l’intera durata dell’incarico, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 8, comma 3, D.lgs. n. 117 del 2017. L’incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio dell’incarico; il revisore legale dei conti è rieleggibile.
Il revisore, in particolare:
- controlla l’amministrazione dell’associazione, vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto e verifica la regolarità della gestione contabile dell’associazione;
- si esprime, con apposite relazioni da presentare all’assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- può partecipare all’assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.
Ai sensi dell’art. 28, D.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell’associazione, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi dell’art. 15 D.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.
Ai sensi dell’art. 29, D.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell’art. 2409 cod. civ.
ART. 14 – (Divieto di distribuzione degli utili)
L’associazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2, D.lgs. n. 117 del 2017, ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 15 – (Risorse economiche)
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
ART. 16 – (Bilancio di esercizio)
L’esercizio associativo ha inizio il giorno 1° (primo) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio annuale l’organo direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, secondo quanto previsto dell’art. 13, D.lgs. n. 117 del 2017.
Nei casi previsti dall’art. 14, D.lgs. n. 117 del 2017, l’organo direttivo redige il bilancio sociale.
ART. 17 – (Libri)
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze dell’Organo di Controllo se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- i libri ed i registri contabili previsti dalla legge.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell’Associazione, previa istanza al Consiglio Direttivo. L’associato può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. All’associato che proceda all’esame dei libri è vietato diffondere a terzi i dati tratti da tali libri secondo le normative di riferimento sulla protezione dei dati. In ogni caso il membro dell’Associazione non potrà trarre copia dei libri.
ART. 18 – (Volontari)
Ai sensi dell’art. 35, comma 1, D.lgs. n. 117 del 2017, l’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Si applica al riguardo la diposizione dell’art. 17, comma 4, del D.lgs. n. 117/2017. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica al riguardo la disciplina di cui agli artt.17 e 18 del Codice del Terzo Settore.
ART. 19 – (Lavoratori)
Ai sensi dell’art. 36 D.lgs. n. 117 del 2017, l’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 20% (venti per cento) del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall’art. 35, comma 1, D.lgs. n. 117 del 2017, relativamente alla prevalenza dell’attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati. In caso di assunzione di lavoratori dipendenti, gli stessi avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’art. 51 D.lgs.15 giugno 2015 n .81, in conformità a quanto prescritto dall’articolo 16 del D.lgs. 117/2017.
ART. 20 – (Convenzioni)
Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.
ART. 21 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
L’associazione si estingue quando:
- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare
- per volontà degli associati.
L’eventuale scioglimento dell’associazione è deliberato dell’assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
Se successivamente alla costituzione il numero degli Associati diviene inferiore a quello stabilito dall’art.35 c.1bis, del D.lgs.117/2017 – e quindi inferiore a sette persone fisiche – esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l’associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore se non formula richiesta di iscrizione in un’altra sezione del medesimo. Ai sensi dell’art. 9 D.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1, D.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguono finalità analoghe secondo le disposizioni dell’assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo quorum. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal D.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. Ai sensi dell’art. 49 D.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell’associazione viene accertata dall’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
ART. 22 – (Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile, le norme statutarie e regolamentari della FOI e le altre norme vigenti. Tutti i rinvii, testuali o no, contenuti nel presente statuto a norme vigenti, devono intendersi come rinvii mobili alle analoghe norme tempo per tempo vigenti.

