MOSTRA

   CITTA'   di

   UDINE

    2009

 
 
MOSTRA 2009-
 

 SOCI  A.O.F.

     UDINE

 
 

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I NOSTRI SOCI -
 
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ENCICLOPEDIA

 

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA FRIULANA
TITOLO I COSTITUZIONE
- SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 - E' costituita con sede in Udine una Associazione fra gli allevatori e cultori di uccelli in genere denominata ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA FRIULANA.
Art. 2 - La durata dell'Associazione è illimitata.
Art. 3 - L'Associazione è indipendente, apolitica e apartitica. L'Assemblea dei Soci ha facoltà di deliberare l'adesione ad Enti Ornitologici federativi a carattere nazionale e pertanto aderisce alla Federazione Ornicoltori Italiani - F.O.I..
Art. 4 - Scopo dell'Associazione è di riunire gli allevatori, gli amatori di uccelli di cui incoraggia l'allevamento, di migliorare le qualità delle Razze di uccelli (compresi gli ibridi) che possono essere allevati in cattività e di contribuire nei limiti del possibile e del consentito a portare il proprio apporto alla scienza ornitologica.
Art. 5 - Per meglio raggiungere gli scopi esposti, l'Associazione curerà di organizzare possibilmente ogni anno, nei limiti delle sue possibilità, e nei mesi adatti, un'esposizione di allevamento per "novelli" e per gli uccelli che abbiano sorpassato l'anno di età. Al fine di cementare i vincoli di amicizia e di solidarietà fra i Soci, l'Associazione potrà indire riunioni a carattere culturale, artistico e ricreativo. Le disposizioni riguardanti le manifestazioni verranno stabilite o fissate in appositi regolamenti.

TITOLO II
DEI SOCI

Art. 6 - Il numero dei Soci è illimitato ma non inferiore a dodici. Possono essere Soci tutti gli allevatori e cultori di uccelli in genere, che accettino il presente Statuto e si obblighino di osservarlo in ogni sua parte.
Art. 7 - Per far parte dell'Associazione l'aspirante deve fare domanda scritta al Consiglio Direttivo che l'esaminerà alla prima seduta successiva alla presentazione.
Art. 8 - I Soci si dividono in tre categorie:
a) Onorari;
b) Effettivi o ordinari;
c) Benemeriti o sostenitori.
Art. 9 - I Soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo fra coloro che hanno speciali benemerenze verso l'Associazione e speciali meriti e competenze nel campo Ornitologico, possono partecipare all'Assemblea, prendervi la parola, ma non hanno voto deliberativo. Sono Soci effettivi od ordinari, coloro che, presentano regolare domanda e saranno accettati come tali, verseranno la quota di iscrizione e pagheranno le quote annuali anticipate che d'anno in anno saranno stabilite dal Consiglio e approvate dall'Assemblea annuale. Partecipano alle Assemblee con diritto di parola e di voto deliberativo. Goderanno inoltre dei vantaggi e privilegi di cui agli articoli precedenti. Possono essere proposti dal Consiglio Direttivo a Soci benemeriti o sostenitori i Soci effettivi od ordinari che per speciali benemerenze, per la loro attività, collaborazione ed iniziative personali, esplicate per il potenziamento dell'Associazione avranno efficacemente contribuito al suo sviluppo. I Soci che non hanno raggiunto il diciottesimo anno di età non hanno diritto a voto.
Art. 10 - Verranno espulsi dall'Associazione i Soci che in qualunque modo la danneggino moralmente o materialmente e fomentino dissidi e disordini fra i Soci. Saranno inoltre dichiarati decaduti i Soci che per quanto invitati per iscritto non si metteranno in pari con la quota sociale annuale. L'espulsione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver sentito la difesa dell' interessato e quindi comunicata all'Assemblea dei Soci.

TITOLO III
PATRIMONIO SOCIALE

Art. 11 - Il Patrimonio sociale è costituito dai beni di qualsiasi specie ed a qualsiasi titolo pervenuti all'Associazione, dai contributi dei Soci e dai proventi vari. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve di capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV
ESERCIZIO SOCIALE BILANCIO

Art. 12 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo dovrà essere, assieme al consuntivo, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro la fine di marzo di ogni anno. Copia dei Bilanci dovrà essere inviata a tutti i Soci almeno una settimana prima dell'Assemblea, oppure esposti nella sede dell'Associazione. Con il bilancio consuntivo dovrà essere sottoposta all'approvazione dei Soci anche la situazione patrimoniale.

TITOLO V
ORGANI SOCIALI

Assemblee:
Art. 13 - L'Assemblea rappresenta la totalità dei Soci e le delibere sue, prese a norma del presente statuto, vincolano tutti i Soci. L'Assemblea ordinaria dei Soci avrà luogo una volta all'anno entro e non oltre il 30 marzo. In essa il Presidente sottoporrà all'approvazione dei Soci la relazione dell'attività svolta e la relazione finanziaria.
Art. 14 - L'Assemblea ordinaria provvede: a) all'approvazione, previa discussione del bilancio preventivo e consuntivo; b) alla nomina delle cariche sociali allo scadere di ogni triennio o qualora sia necessario; c) alla discussione di tutti gli argomenti che saranno sottoposti alla sua approvazione per delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei Soci.
Art. 15 - Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Consiglio Direttivo e per esso dal Presidente ogni qualvolta sia necessario. Potranno anche essere convocate dal Presidente entro quindici giorni dalla richiesta scritta di almeno metà dei Soci.
Art. 16 - La convocazione dell'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria sarà fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno, firmato dal Presidente e da inviarsi ai Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Art. 17 - L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria sarà valida:
a) in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei Soci in regola con il versamento delle quote sociali;
b) in seconda convocazione, che avrà luogo il giorno successivo a quello della prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e l'argomento da trattare. La delibera per lo scioglimento dell'Associazione dovrà però essere presa con la presenza di almeno tre quinti dei Soci.
Art. 18 - Le delibere saranno prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e rappresentati all'Assemblea. Normalmente le votazioni si faranno per alzata di mano. La nomina delle cariche sociali sarà invece obbligatoriamente fatta con scheda segreta, dopo che il Presidente avrà nominato tre scrutatori. Hanno diritto di voto solo i Soci in regola con il versamento delle quote sociali e regolarmente iscritti in libro apposito. In caso di malattia o di altro impedimento i Soci possono farsi rappresentare nelle Assemblee soltanto da altri Soci che non siano Consiglieri. Ciascun Socio ha un solo voto, ai sensi dell'articolo 2532, comma 2, Codice Civile, e non può rappresentare più di due Soci.
Art. 19 - L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente ed in mancanza di questi dal Consigliere più anziano. Ogni delibera deve essere riportata nel verbale delle riunioni, firmato dal Presidente e dal Segretario e raccolta in apposito registro numerato e vidimato in ciascun foglio dal Presidente.

NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

Art. 20 - Le elezioni triennali si svolgeranno in occasione dell'Assemblea ordinaria annuale la quale provvederà alla nomina di un seggio elettorale composto dal Presidente, Segretario e tre scrutatori. Le elezioni si svolgeranno a scheda segreta ed il Consiglio Uscente curerà a garantire la massima segretezza. La votazione si farà con scheda unica, verranno eletti i membri del Consiglio Direttivo che in un secondo tempo si divideranno le cariche. Contemporaneamente si provvederà alla nomina dei revisori dei Conti.
Art. 21 - L'Associazione è governata da un Consiglio Direttivo composto da nove membri e cioè un Presidente e otto Consiglieri nominati con le norme di cui all'art. 20. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere rieletto. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, procederà alla nomina del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere e alla determinazione delle singole mansioni.
Art. 22 - Le adunanze del Consiglio Direttivo verranno indette dal Presidente almeno una volta all'anno, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o anche su domanda di tre Consiglieri. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Le riunioni sono valide con la presenza di metà più uno dei membri e in seconda convocazione da tenersi un'ora dopo quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei Consiglieri presenti.
Art. 23 - Le delibere del Consiglio Direttivo saranno prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono palesi o a scheda segreta. A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità comporta il riesame delle proposta.
Art. 24 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la direzione dell'Associazione. Fra l'altro, spetta al Consiglio:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee;
b) amministrare con oculatezza i beni dell'Associazione;
c) curare l'organizzazione dell'esposizione e delle manifestazioni in genere;
d) deliberare circa l'ammissione, la decadenza, la sospensione e l'espulsione dei Soci;
e) compiere tutti quegli atti che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali e che non sono riservati all'Assemblea.

PRESIDENTE - SEGRETARIO

Art. 25 - Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Gli spetta la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo ritenga opportuno o necessario e l'Assemblea dei Soci, a nome del Coniglio che presiede. Durante l'Assemblea ordinaria presenta ai Soci la relazione delle attività svolte durante l'anno. In sua assenza, tutte le prerogative del Presidente spettano al Vicepresidente.
Art. 26
- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente assente dei cui poteri ed attribuzioni viene investito. Durante l'assenza del Presidente egli ha la facoltà di provvedere agli acquisti deliberati dalle Assemblee e dal Consiglio, di controllare la riscossione delle quote sociali, il registro relativo e la tenuta e l'aggiornamento del libro dei beni patrimoniali.
Art. 27
- Il Segretario provvede al disbrigo della corrispondenza d'ufficio e alla tenuta del registro protocollo, compila e tiene aggiornato la schedario dei Soci, il registro distribuzione anelli, provvede alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese effettuate su autorizzazione del Presidente o chi per esso, alla compilazione dei bilanci e della situazione patrimoniale. E' responsabile della Cassa di cui depositerà le eccedenze su un c/c postale e o Bancario presso l'Ufficio Postale o Istituto di Credito designato dal Consiglio. Su delibera del Consiglio Direttivo verranno attribuiti al Tesoriere alcuni compiti tra quelli indicati spettanti al Segretario.

REVISORI DEI CONTI

Art. 28 - I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea in numero di tre, restano in carica tre anni e possono essere rieletti. I Revisori dei Conti provvederanno al controllo dell'amministrazione dell'Associazione, alla corrispondenza del bilancio consuntivo con i libri e le scritture contabili e alla compilazione della relazione annuale.

COMITATO DEI PROBIVIRI

Art. 29 - Il Comitato dei Probiviri si compone di tre membri nominati dall'Assemblea fra i non Soci. I Probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Collegio dei Probiviri dovrà dirimere le eventuali controversie che sorgessero fra i Soci e l'Associazione e fra Soci per affari inerenti l'Associazione, giudica circa l'espulsione dei Soci qualora ne venga investito dalle parti, delibera e giudica quale arbitro amichevole compositore.I Soci e l'Associazione sono quindi obbligati a rimettere alla decisione dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie derivanti dalle deliberazioni dell'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 30 - Le disposizioni riguardanti le esposizioni e ogni altra manifestazione verranno stabilite e fissate in appositi regolamenti.
Art. 31 - Qualunque modifica al presente Statuto dovrà essere approvata dall'Assemblea. In prima convocazione, sarà necessario il 50% dei Soci aventi diritto al voto più uno, in seconda convocazione, il giorno successivo, qualunque numero dei Soci presenti renderà l'Assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare.
Art. 32
- Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato da apposita Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'art. 17.
Art. 33 - Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nominerà un Comitato di cinque membri che provvederà a stabilire l'ammontare del patrimonio sociale; questo verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salva diversa destinazione imposta per legge.
Art. 34 - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di Legge in vigore sulle persone giuridiche private riconosciute.