STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA FRIULANA
TITOLO I COSTITUZIONE
- SEDE - DURATA - SCOPI
Art. 1
- E' costituita con sede in Udine una Associazione fra gli
allevatori e cultori di uccelli in genere denominata
ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA FRIULANA. Art. 2 - La durata dell'Associazione è illimitata.
Art. 3 - L'Associazione è indipendente, apolitica e
apartitica. L'Assemblea dei Soci ha facoltà di deliberare
l'adesione ad Enti Ornitologici federativi a carattere
nazionale e pertanto aderisce alla Federazione Ornicoltori
Italiani - F.O.I.. Art. 4 - Scopo dell'Associazione è di riunire gli
allevatori, gli amatori di uccelli di cui incoraggia
l'allevamento, di migliorare le qualità delle Razze di
uccelli (compresi gli ibridi) che possono essere allevati in
cattività e di contribuire nei limiti del possibile e del
consentito a portare il proprio apporto alla scienza
ornitologica. Art. 5 - Per meglio raggiungere gli scopi esposti,
l'Associazione curerà di organizzare possibilmente ogni
anno, nei limiti delle sue possibilità, e nei mesi adatti,
un'esposizione di allevamento per "novelli" e per gli
uccelli che abbiano sorpassato l'anno di età. Al fine di
cementare i vincoli di amicizia e di solidarietà fra i Soci,
l'Associazione potrà indire riunioni a carattere culturale,
artistico e ricreativo. Le disposizioni riguardanti le
manifestazioni verranno stabilite o fissate in appositi
regolamenti.
TITOLO II
DEI SOCI
Art. 6
- Il numero dei Soci è illimitato ma non inferiore a dodici.
Possono essere Soci tutti gli allevatori e cultori di
uccelli in genere, che accettino il presente Statuto e si
obblighino di osservarlo in ogni sua parte. Art. 7 - Per far parte dell'Associazione l'aspirante
deve fare domanda scritta al Consiglio Direttivo che
l'esaminerà alla prima seduta successiva alla presentazione.
Art. 8 - I Soci si dividono in tre categorie:
a) Onorari;
b) Effettivi o ordinari;
c) Benemeriti o sostenitori. Art. 9 - I Soci onorari sono nominati dal Consiglio
Direttivo fra coloro che hanno speciali benemerenze verso
l'Associazione e speciali meriti e competenze nel campo
Ornitologico, possono partecipare all'Assemblea, prendervi
la parola, ma non hanno voto deliberativo. Sono Soci
effettivi od ordinari, coloro che, presentano regolare
domanda e saranno accettati come tali, verseranno la quota
di iscrizione e pagheranno le quote annuali anticipate che
d'anno in anno saranno stabilite dal Consiglio e approvate
dall'Assemblea annuale. Partecipano alle Assemblee con
diritto di parola e di voto deliberativo. Goderanno inoltre
dei vantaggi e privilegi di cui agli articoli precedenti.
Possono essere proposti dal Consiglio Direttivo a Soci
benemeriti o sostenitori i Soci effettivi od ordinari che
per speciali benemerenze, per la loro attività,
collaborazione ed iniziative personali, esplicate per il
potenziamento dell'Associazione avranno efficacemente
contribuito al suo sviluppo. I Soci che non hanno raggiunto
il diciottesimo anno di età non hanno diritto a voto. Art. 10 - Verranno espulsi dall'Associazione i Soci
che in qualunque modo la danneggino moralmente o
materialmente e fomentino dissidi e disordini fra i Soci.
Saranno inoltre dichiarati decaduti i Soci che per quanto
invitati per iscritto non si metteranno in pari con la quota
sociale annuale. L'espulsione sarà deliberata dal Consiglio
Direttivo dopo aver sentito la difesa dell' interessato e
quindi comunicata all'Assemblea dei Soci.
TITOLO III
PATRIMONIO SOCIALE
Art. 11
- Il Patrimonio sociale è costituito dai beni di qualsiasi
specie ed a qualsiasi titolo pervenuti all'Associazione, dai
contributi dei Soci e dai proventi vari. L'Associazione non
può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione, fondi, riserve di capitale, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
Legge. Le quote associative sono intrasmissibili e non
rivalutabili.
TITOLO IV
ESERCIZIO SOCIALE BILANCIO
Art. 12
- L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di
ogni anno. Il bilancio preventivo dovrà essere, assieme al
consuntivo, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro
la fine di marzo di ogni anno. Copia dei Bilanci dovrà
essere inviata a tutti i Soci almeno una settimana prima
dell'Assemblea, oppure esposti nella sede dell'Associazione.
Con il bilancio consuntivo dovrà essere sottoposta
all'approvazione dei Soci anche la situazione patrimoniale.
TITOLO V
ORGANI SOCIALI
Assemblee: Art. 13 - L'Assemblea rappresenta la totalità dei
Soci e le delibere sue, prese a norma del presente statuto,
vincolano tutti i Soci. L'Assemblea ordinaria dei Soci avrà
luogo una volta all'anno entro e non oltre il 30 marzo. In
essa il Presidente sottoporrà all'approvazione dei Soci la
relazione dell'attività svolta e la relazione finanziaria.
Art. 14 - L'Assemblea ordinaria provvede: a)
all'approvazione, previa discussione del bilancio preventivo
e consuntivo; b) alla nomina delle cariche sociali allo
scadere di ogni triennio o qualora sia necessario; c) alla
discussione di tutti gli argomenti che saranno sottoposti
alla sua approvazione per delibera del Consiglio Direttivo o
su richiesta di almeno un terzo dei Soci. Art. 15 - Assemblee straordinarie possono essere
convocate dal Consiglio Direttivo e per esso dal Presidente
ogni qualvolta sia necessario. Potranno anche essere
convocate dal Presidente entro quindici giorni dalla
richiesta scritta di almeno metà dei Soci. Art. 16 - La convocazione dell'Assemblea tanto
ordinaria che straordinaria sarà fatta a mezzo di avviso
contenente l'ordine del giorno, firmato dal Presidente e da
inviarsi ai Soci almeno cinque giorni prima di quello
fissato per l'adunanza. Art. 17 - L'Assemblea tanto ordinaria che
straordinaria sarà valida:
a) in prima convocazione quando sia presente o rappresentata
la metà più uno dei Soci in regola con il versamento delle
quote sociali;
b) in seconda convocazione, che avrà luogo il giorno
successivo a quello della prima convocazione, qualunque sia
il numero dei presenti e l'argomento da trattare. La
delibera per lo scioglimento dell'Associazione dovrà però
essere presa con la presenza di almeno tre quinti dei Soci.
Art. 18 - Le delibere saranno prese a maggioranza
assoluta dei voti dei presenti e rappresentati
all'Assemblea. Normalmente le votazioni si faranno per
alzata di mano. La nomina delle cariche sociali sarà invece
obbligatoriamente fatta con scheda segreta, dopo che il
Presidente avrà nominato tre scrutatori. Hanno diritto di
voto solo i Soci in regola con il versamento delle quote
sociali e regolarmente iscritti in libro apposito. In caso
di malattia o di altro impedimento i Soci possono farsi
rappresentare nelle Assemblee soltanto da altri Soci che non
siano Consiglieri. Ciascun Socio ha un solo voto, ai sensi
dell'articolo 2532, comma 2, Codice Civile, e non può
rappresentare più di due Soci. Art. 19 - L'assemblea sia ordinaria che straordinaria
è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal
Vicepresidente ed in mancanza di questi dal Consigliere più
anziano. Ogni delibera deve essere riportata nel verbale
delle riunioni, firmato dal Presidente e dal Segretario e
raccolta in apposito registro numerato e vidimato in ciascun
foglio dal Presidente.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Art. 20
- Le elezioni triennali si svolgeranno in occasione
dell'Assemblea ordinaria annuale la quale provvederà alla
nomina di un seggio elettorale composto dal Presidente,
Segretario e tre scrutatori. Le elezioni si svolgeranno a
scheda segreta ed il Consiglio Uscente curerà a garantire la
massima segretezza. La votazione si farà con scheda unica,
verranno eletti i membri del Consiglio Direttivo che in un
secondo tempo si divideranno le cariche. Contemporaneamente
si provvederà alla nomina dei revisori dei Conti. Art. 21 - L'Associazione è governata da un Consiglio
Direttivo composto da nove membri e cioè un Presidente e
otto Consiglieri nominati con le norme di cui all'art. 20.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere
rieletto. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione,
procederà alla nomina del Presidente, del Vicepresidente,
del Segretario e del Tesoriere e alla determinazione delle
singole mansioni. Art. 22 - Le adunanze del Consiglio Direttivo
verranno indette dal Presidente almeno una volta all'anno,
ogni qualvolta lo ritenga opportuno o anche su domanda di
tre Consiglieri. L'avviso di convocazione, contenente
l'ordine del giorno, dovrà essere inviato almeno cinque
giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Le riunioni
sono valide con la presenza di metà più uno dei membri e in
seconda convocazione da tenersi un'ora dopo quella fissata
per la prima, qualunque sia il numero dei Consiglieri
presenti. Art. 23 - Le delibere del Consiglio Direttivo saranno
prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono
palesi o a scheda segreta. A parità di voti nelle votazioni
palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la
parità comporta il riesame delle proposta. Art. 24 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più
ampi poteri per la direzione dell'Associazione. Fra l'altro,
spetta al Consiglio:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee;
b) amministrare con oculatezza i beni dell'Associazione;
c) curare l'organizzazione dell'esposizione e delle
manifestazioni in genere;
d) deliberare circa l'ammissione, la decadenza, la
sospensione e l'espulsione dei Soci;
e) compiere tutti quegli atti che concorrono al
raggiungimento degli scopi sociali e che non sono riservati
all'Assemblea.
PRESIDENTE -
SEGRETARIO
Art. 25
- Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi
e in giudizio. Gli spetta la firma sociale, convoca il
Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo ritenga opportuno o
necessario e l'Assemblea dei Soci, a nome del Coniglio che
presiede. Durante l'Assemblea ordinaria presenta ai Soci la
relazione delle attività svolte durante l'anno. In sua
assenza, tutte le prerogative del Presidente spettano al
Vicepresidente.
Art. 26 - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente
assente dei cui poteri ed attribuzioni viene investito.
Durante l'assenza del Presidente egli ha la facoltà di
provvedere agli acquisti deliberati dalle Assemblee e dal
Consiglio, di controllare la riscossione delle quote
sociali, il registro relativo e la tenuta e l'aggiornamento
del libro dei beni patrimoniali.
Art. 27 - Il Segretario provvede al disbrigo della
corrispondenza d'ufficio e alla tenuta del registro
protocollo, compila e tiene aggiornato la schedario dei
Soci, il registro distribuzione anelli, provvede alla
riscossione delle entrate, al pagamento delle spese
effettuate su autorizzazione del Presidente o chi per esso,
alla compilazione dei bilanci e della situazione
patrimoniale. E' responsabile della Cassa di cui depositerà
le eccedenze su un c/c postale e o Bancario presso l'Ufficio
Postale o Istituto di Credito designato dal Consiglio. Su
delibera del Consiglio Direttivo verranno attribuiti al
Tesoriere alcuni compiti tra quelli indicati spettanti al
Segretario.
REVISORI DEI
CONTI
Art. 28
- I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea in
numero di tre, restano in carica tre anni e possono essere
rieletti. I Revisori dei Conti provvederanno al controllo
dell'amministrazione dell'Associazione, alla corrispondenza
del bilancio consuntivo con i libri e le scritture contabili
e alla compilazione della relazione annuale.
COMITATO DEI
PROBIVIRI
Art. 29
- Il Comitato dei Probiviri si compone di tre membri
nominati dall'Assemblea fra i non Soci. I Probiviri durano
in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Collegio
dei Probiviri dovrà dirimere le eventuali controversie che
sorgessero fra i Soci e l'Associazione e fra Soci per affari
inerenti l'Associazione, giudica circa l'espulsione dei Soci
qualora ne venga investito dalle parti, delibera e giudica
quale arbitro amichevole compositore.I Soci e l'Associazione
sono quindi obbligati a rimettere alla decisione dei
Probiviri la risoluzione di tutte le controversie derivanti
dalle deliberazioni dell'Assemblea e dal Consiglio
Direttivo.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 30
- Le disposizioni riguardanti le esposizioni e ogni altra
manifestazione verranno stabilite e fissate in appositi
regolamenti. Art. 31 - Qualunque modifica al presente Statuto
dovrà essere approvata dall'Assemblea. In prima
convocazione, sarà necessario il 50% dei Soci aventi diritto
al voto più uno, in seconda convocazione, il giorno
successivo, qualunque numero dei Soci presenti renderà
l'Assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare.
Art. 32 - Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere
deliberato da apposita Assemblea straordinaria con la
maggioranza prevista dall'art. 17. Art. 33 - Con la delibera di scioglimento l'Assemblea
nominerà un Comitato di cinque membri che provvederà a
stabilire l'ammontare del patrimonio sociale; questo verrà
devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai
fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo
di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e salva diversa destinazione imposta per legge. Art. 34 - Per quanto non previsto dal presente
Statuto valgono le disposizioni di Legge in vigore sulle
persone giuridiche private riconosciute.